Realizzazione di prodotti con caratteristiche tecniche dimensionali e di portata e garanzia richieste dal cliente
Certificazioni e collaudi su richiesta dal cliente da parte degli enti specifici
L'Unione europea si fonda sul principio dello stato di diritto. Ciò significa che tutte le azioni
intraprese dall'UE si fondano su trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti i paesi
membri dell'UE.
Il Diritto dell'Unione Europea, pertanto, è costituito da:
atti direttamente vincolanti:
Negli anni '50 l'Italia è intervenuta in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con un proprio
"corpus" normativo sistematico (cfr. DPR 547/55; DPR 164/56; DPR 303/56), il quale ha convissuto con
gli atti normativi nazionali di recepimento delle normative Europee (cfr. d.lgs. 626/94; d.lgs.
494/96, ecc.).
Dal maggio 2008, l'Italia ha risistemato il recepimento delle direttive europee di tipo sociale in
materia di sicurezza nel testo unico di cui al d.lgs. 81/2008 avente ad oggetto tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda la normativa europea di prodotto, l'Italia ha recepito le direttive comunitarie
di interesse con i seguenti provvedimenti normativi:
La tutela e scirezza del lavoro è, per la Costituzione Italiana, materia di legislazione concorrente,
per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
La legislazione di principio è costituita dal d.lgs. 81/08 il quale, però, costituisce anche
legislazione di dettaglio per la necessaria unitarietà applicativa sull'intero territorio
nazionale.
Tuttavia, alcune regioni e una provincia autonoma sono intervenute a disciplinare le misure tecniche
obbligatorie da prevedere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in sede di titolo
abilitativo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA), condizionandone addirittura l'efficacia e
la validità.
Le regioni che sono intervenute con leggi specifiche sono:
Le province autonome che sono intervenute con legge sono:
Le regioni che sono intervenute con altri tipologie di provvedimenti normativi (leggi, delibere assessorili o dirigenziali, linee guida, ecc.) sono:
E’ il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione quindi è un tecnico incaricato dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 comma
1 lettera a del D. Lgs. 81/08.
La nomina del C.S.P. è obbligatoria per tutti i lavori di Committenza Privata in cui è prevista, in
fase progettuale, la presenza di due o più imprese coesistenti nello stesso cantiere anche non
contemporaneamente, e in cui è richiesto il Permesso a Costruire.
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, l’utilizzazione e la scelta degli impianti comuni (infrastrutture, logistica e mezzi di protezione collettiva), le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
E’ il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione quindi un tecnico incaricato dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti e ha l’obbligo di coordinare i lavori nel
corso della fase realizzativa, con attività di coordinamento di vario genere che si possono
suddividere in:
- attività preliminari, cioè quelle che precedono la consegna dei lavori;
- attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza;
- aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza (PSC);
- attività straordinarie, ovvero contestazioni scritte e/o segnalazioni al Committente;
- verifica delle parti generali del PSC e verifica POS;
- aggiornamento del Fascicolo Informativo.
Attività preliminari: sono le attività del CSE temporalmente comprese tra l’aggiudicazione e la consegna dei lavori. Sono finalizzate all’illustrazione del PSC, procedure e ruoli, alla conoscenza reciproca con l’organizzazione dell’Appaltatore, alle procedure di verifica del POS consegnato dall’appaltatore redatto secondo i contenuti minimi definiti dal PSC.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b. predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c. curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;
d. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
f. curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2
• Art. 26: DUVRI
• Art. 96, co. 2:
o L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo
29, comma 3.
• In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
• Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione
• Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 (PSC) alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
• Ricevuto il loro POS
• previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l'esecuzione CSE
durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e
curano in particolare:
a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere
I sistemi di protezione dei bordi sono suddivisi in due categorie in funzione del tipo di
installazione: permanente, provvisoria.
Le normative di riferimento per tali sistemi dettano prescrizioni geometriche e requisiti
prestazionali diversi per ciascuna categoria.
La normativa italiana sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2001, indica che qualsiasi
spazio al quale accedono operatori per interventi di costruzione, pulizia e manutenzione è
classificabile come luogo di lavoro; come tale tutti coloro che vi accedono devono operare in
condizioni di sicurezza.
La stessa normativa indica la predisposizione dei sistemi di protezione collettiva quale metodologia
più idonea per la protezione contro le cadute dall’alto laddove esista rischio di caduta da
una altezza superiore a 2.00 m.
Le principali normative e linee guida di riferimento sono:
PRESCRIZIONI GEOMETRICHE
Ogni normativa di riferimento indica o prescrive dei requisiti geometrici da rispettare.
I principali risultano:
Nella tabella si riportano sinteticamente tali requisiti.
Il sistema P-STOP consente il rispetto di tutti i requisiti normativi di tipo geometrico indicati
nelle diverse norme di riferimento. Il sistema può essere assemblato con qualsiasi geometria nel
rispetto di una o più delle normative di riferimento, rispettando l’altezza massima e
l’interasse massimo dei montanti indicati dal produttore.
Altezza minima |
Numero minimo correnti |
Distanza massima tra i correnti |
Presenza/Altezza fascia fermapiede |
Distanza tra i montanti (passo) |
|
D.Lgs. 81/2008 |
1.00 m |
2 |
50 cm |
NO |
non indicato |
D.Lgs. 81/2008 |
1.00 m |
2 |
50 cm |
15 cm |
non indicato |
UNI EN ISO 14122-3 |
1.10 m |
2 |
50 cm(vuoto) |
10 cm |
1.50 m(consigliata) |
UNI EN 13374Classe A |
1.00 m* |
2 |
47 cm(vuoto) |
15 cm(massimo scostamento da terra 20mm) |
non indicato |
* Misurato perpendicolarmente al piano di camminamento
PRESCRIZIONI DI RESISTENZA
Le norme generali e specifi che, forniscono indicazioni e prescrizioni per la resistenza ed i limiti
deformativi del sistema.
Forza orizzontalesul montante F1 |
Forza orizzontalesul corrente F2 |
Carico parallelo sul corrente F3 |
Carico verticale sul corrente F4 |
Forza orizzontale sul fermapiede F5 |
Carichi esercizio |
Carico distribuito sul corrimano q1 |
||
D.Lgs. 81/2008 |
Sia costruituito con materiali rigido e resistente. |
Verifi caspecifica |
- |
|||||
D.Lgs. 81/2008 |
Sia costruito con materiali rigido e resistente. |
- |
||||||
UNI EN ISO 14122-3 |
300 N/m x P montanti(f < 30mm) |
300 N/m x Pmontanti nei punti più sfavorevoli del corrimano(f < 30mm) |
- |
- |
- |
- |
||
UNI EN 13374Classe A |
0,3 KN resistenza e(f < 55mm) |
0,3 KN resistenza e(f < 55mm) |
0,2 KN (resistenza) |
1,25 KN (resistenza) |
0,2 KN(f < 55 mmresistenza) |
- |
||
NTC 2008 D.M. 14.01.2008 |
100 daN/m(categ. H1) |
Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori è quello di
considerare l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) come prioritaria rispetto
all’adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI),
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono: in primo luogo la priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale confermato dagli articoli:
• Art. 75. - Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
• Art. 111. - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale; (…)
A differenza dei DPI, “per i DPC non esiste una direttiva di prodotto alla quale far riferimento e
quindi non è possibile apporre su di essi la marcatura CE; si applica quindi il DLgs 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del consumo) parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti”.
Ma quali requisiti debbono possedere i DPC? Essi “debbono essere idonei”:
- “per un parapetto provvisorio o una rete di sicurezza idoneo significa che deve possedere i
requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle
particolarità della superficie di lavoro e delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di
appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro di essi”.
In Italia I parapetti fissi devono avere caratteristiche conformi alle NTC (DM. 14 GENNAIO 2008).
Secondo il D.M. 14 gennaio 2008 i parapetti con corrimani delle scale e soprattutto dei balconi
DEVONO essere certificati per una spinta applicata alla sommità dello stesso di:
• 3KN metro lineare per categorie C3 (luoghi pubblici)
• 2KN metro lineare per categorie C2 (luoghi con affluenza limitata)
• 1Kn metro lineare per categorie H1 (coperture e sottotetti accessibili per la sola
manutenzione).
La norma UNI EN ISO 14122 può essere applicata anche alle scale, alle scale a castello e ai
parapetti di quella parte dell'edificio in cui è installata la macchina, ma è rivolta principalmente
a individuare i requisiti generali per un accesso sicuro ai macchinari ed è articolata in quattro
parti:
1. UNI EN ISO 14122-1 "Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 1: Scelta di un mezzo di
accesso fisso tra due livelli
2. UNI EN ISO 14122-2 " Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 2: Piattaforme di lavoro
e corridoi di passaggio"
3. UNI EN ISO 14122-3 " Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a
castello e parapetti"
4. UNI EN ISO 14122-4 " Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 4: Scale fisse"
Il parapetto della norma UNI EN ISO 14122-3 deve sostenere, senza alcuna deformazione permanente
percepibile, un carico puntuale applicato orizzontalmente in un punto, uguale al carico di servizio,
applicato alla sommità del montante e successivamente nei punti meno favorevoli lungo il corrimano.
In entrambi i casi la deflessione massima caricata non deve essere maggiore di 30 mm.
Il carico di servizio minimo è dato da una forza minima (Fmin) pari a 0,3 KN/m per la distanza
massima, in metri, tra gli assi dei due montanti successivi.
La forza indicata dalla norma è quella minima e la stessa norma prevede che in base alle condizioni
d'uso aggravanti tale forza minima dovrebbe essere aumentata.
La norma ammette la possibilità di poter essere utilizzata anche per i mezzi di accesso che non
rientrano nel suo campo di applicazione purchè si osservino i pertinenti regolamenti nazionali.
Nel caso specifico il ricorso a parapetti fissi UNI EN ISO 14122-3 è corretta qualora ne sia
attestata anche la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal D.M. 14 gennaio 2008 essendo i
requisiti dimensionali e morfologici contemplati più restrittivi rispetto alle indicazioni generali
sui parapetti riportate nella normativa nazionale quale l'altezza di 110 cm.
I requisiti fissati dalla legislazione tecnica nazionale prevalgono sempre sulla normativa tecnica
pocanzi citata che è di supporto e volontaristica.
Le condizioni d'uso sono fissate dal D.M. 14 gennaio 2008 in base alle categorie di edifici in cui
il parapetto è collocato.
Nel caso specifico il ricorso a parapetti UNI EN ISO 14122-3 può essere corretto a patto che questi
risultino verificati anche alle sollecitazioni d'uso previste dal D.M. 14 gennaio 2008, per esempio
per installazioni su coperture accessibili per sola manutenzione andrà verificata una spinta di 1Kn
metro lineare applicata al corrimano.