Con riferimento all'articolo 96
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b. predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c. curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;
d. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
f. curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
Con riferimento all'articolo 97
Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2
• Art. 26: DUVRI
• Art. 96, co. 2:
o L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo
29, comma 3.
• In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
• Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione
Con riferimento all'articolo 101
• Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 (PSC) alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
• Ricevuto il loro POS
• previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l'esecuzione CSE
Con riferimento all'articolo 95
durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e
curano in particolare:
a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere